(massima n. 1)
Il diritto di ritenzione previsto dal combinato disposto degli artt. 2761 e 2756 c.c. si applica erga omnes, ossia nei confronti di chiunque richieda la restituzione della cosa trasportata o depositata. Tale diritto non č limitato al rapporto negoziale tra il trasportatore e il committente, ma si estende a qualsiasi soggetto che alleghi un diritto alla restituzione del bene, senza che sia necessaria la coincidenza soggettiva tra il richiedente la prestazione di trasporto e colui che rivendica la consegna del bene trasportato.