(massima n. 1)
L'art. 2752, comma 1, cod. civ., dopo la modifica intervenuta con L. 15 luglio 2011, n. 111, estende il privilegio mobiliare alle sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposte sui redditi. Tuttavia, tali sanzioni devono rientrare in un rapporto di accessorietą con il tributo principale per poter beneficiare del privilegio.