(massima n. 1)
In sede di ammissione allo stato passivo fallimentare, deve riconoscersi alla Regione il privilegio generale mobiliare in relazione al credito tributario derivante dalla tassa automobilistica. Il privilegio generale per i crediti tributari degli enti locali č finalizzato ad assicurare agli enti medesimi i mezzi economici necessari per l'adempimento dei loro compiti istituzionali, in conformitā al dettato costituzionale. L'espressione "legge per la finanza locale" di cui all'art. 2752, terzo comma, cod. civ., si riferisce a tutte le disposizioni che disciplinano i tributi degli enti locali, comprendendo anche i tributi regionali.