(massima n. 1)
In sede di ammissione allo stato passivo fallimentare, deve riconoscersi alle Regioni il privilegio per il credito tributario derivante dalla tassa automobilistica. Il privilegio generale mobiliare per i crediti tributari degli enti locali, infatti, č volto ad assicurare agli enti stessi la provvista dei mezzi economici necessari per l'adempimento dei loro compiti istituzionali. Pertanto, l'espressione "legge per la finanza locale" contenuta nell'art. 2752, ultimo comma, c.c. deve interpretarsi estensivamente, includendo tutte le disposizioni che disciplinano i tributi degli enti locali, comprese quelle delle Regioni.