(massima n. 1)
In sede di ammissione allo stato passivo fallimentare, deve riconoscersi alla Regione il privilegio in relazione al credito tributario vantato per la tassa automobilistica. Il privilegio generale mobiliare per i crediti tributari degli enti locali, previsto dall'art. 2752 cod. civ., è volto ad assicurare agli enti medesimi i mezzi economici necessari per l'adempimento dei loro compiti istituzionali, sicché l'espressione "legge per la finanza locale" deve essere interpretata estensivamente, non limitandosi a una legge specifica istitutiva della singola imposta, ma includendo tutte le disposizioni che disciplinano i tributi degli enti locali, ivi compresi quelli regionali.