Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 33061 del 18 dicembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In sede di ammissione allo stato passivo fallimentare, deve riconoscersi alla Regione il privilegio in relazione al credito tributario derivante dall'omesso versamento della tassa automobilistica. Il privilegio generale mobiliare per i crediti tributari degli enti locali è volto ad assicurare agli enti medesimi la provvista dei mezzi economici necessari per l'adempimento dei loro compiti istituzionali, sicché l'espressione 'legge per la finanza locale', contenuta nell'art. 2752, comma 4, c.c., non va riferita a una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì a tutte le disposizioni che disciplinano i tributi degli enti locali, con interpretazione estensiva da applicarsi anche ai tributi regionali.

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