Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 8541 del 24 marzo 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Il compenso dovuto dall'I.M.A.I.E. (Istituto Mutualistico per la tutela degli Artisti, Interpreti ed Esecutori, in liquidazione) all'esecutore o all'interprete di un'opera artistica, a fronte dell'utilizzazione economica, da parte dei terzi, dei fonogrammi su cui l'esecuzione č riprodotta, non trova titolo nello svolgimento di un'attivitā lavorativa (diversamente dai compensi pattuiti con il committente per la realizzazione dell'opera dell'ingegno), ma rinviene la sua giustificazione nell'esigenza di riservare a chi ha eseguito la prestazione la partecipazione ai benefici economici derivanti dallo sfruttamento della stessa, con la conseguenza che il relativo diritto di credito non gode del privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 2, c.c.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.