Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 22925 del 27 luglio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Il credito assistito dal privilegio ex art. 37, comma 3, della l. n. 317 del 1991, prevale rispetto a ogni altro titolo di prelazione mobiliare, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751 bis c.c. Conseguentemente, anche qualora l'insinuazione di detto credito sia stata tardivamente proposta, il suo titolare conserva un diritto di soddisfacimento integrale sulle somme ancora da ripartire in occasione del primo riparto successivo all'ammissione, dovendo perciò in primo luogo essergli attribuita la quota eventualmente assegnata ai creditori di pari grado nei precedenti riparti, quindi inserito, per la parte residua, nel riparto in corso secondo il grado di competenza.

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