(massima n. 1)
In tema di Fondo di garanzia per le PMI, l'art. 8-bis del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, riconosce un privilegio generale mobiliare - postergato ai soli crediti per spese di giustizia ed ai crediti di cui all'art. 2751-bis c.c. - al credito restitutorio del garante pubblico nei confronti dell'originario beneficiario del finanziamento, derivante dall'escussione della garanzia, il quale, per la sua natura sostanziale e non processuale che lo rende insuscettibile di applicazione quale ius superveniens, sorge dalla liquidazione a titolo di perdite dal Fondo di garanzia e, quindi, dal pagamento del garante al creditore garantito ove avvenuto in data successiva alla entrata in vigore dell'art. 8-bis citato (25.3.2015).