(massima n. 1)
In sede di opposizione allo stato passivo del fallimento, la Corte di Cassazione non può riesaminare questioni di fatto già valutate dal giudice di merito, essendo tale operazione preclusa nel giudizio di legittimità. Pertanto, la richiesta di una rilettura degli atti istruttori deve essere respinta se il Tribunale ha già accertato la natura della prestazione considerandola estranea alla tutela prevista dall'art. 2751-bis, n. 2, c.c.