(massima n. 1)
L'associazione tra professionisti può essere ammessa al passivo del fallimento del cliente con il riconoscimento del privilegio previsto dall'art. 2751-bis n. 2 c.c., solo quando il credito al compenso professionale sia il corrispettivo della prestazione personalmente svolta, in via esclusiva o prevalente, da uno o più tra i professionisti associati, e le somme maturate siano destinate a retribuire direttamente il professionista che ha eseguito la prestazione lavorativa.