Cassazione civile Sez. I sentenza n. 29430 del 6 novembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

L'associazione tra professionisti può essere ammessa al passivo del fallimento del cliente con il riconoscimento del privilegio previsto dall'art. 2751-bis n. 2 c.c., solo quando il credito al compenso professionale sia il corrispettivo della prestazione personalmente svolta, in via esclusiva o prevalente, da uno o più tra i professionisti associati, e le somme maturate siano destinate a retribuire direttamente il professionista che ha eseguito la prestazione lavorativa.

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