(massima n. 1)
Il privilegio generale sui beni mobili del debitore previsto dall'art. 2751-bis, n. 2, c.c. per le retribuzioni dei professionisti può essere riconosciuto allo studio associato in sede di ammissione al passivo del fallimento del cliente solo quando il credito rappresenta il corrispettivo della prestazione personalmente svolta, in via esclusiva o prevalente, da uno o più tra i professionisti associati. Inoltre, deve essere dimostrato che le somme maturate costituiscano la retribuzione, anche parziale, dovuta al professionista per l'opera prestata.