(massima n. 1)
È inammissibile il ricorso per Cassazione che denunci la violazione dell'art. 93 L. Fall. in combinato disposto con l'art. 2749 c.c., se il ricorrente non adempie agli obblighi di specifica indicazione e produzione dei documenti di cui agli artt. 366, comma 1, n. 6 e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., omettendo di trascrivere o produrre gli atti rilevanti già esaminati dal giudice di merito.