Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 22778 del 7 agosto 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Gli interessi generati dai crediti privilegiati subordinati alla norma civilistica (art. 2749 c.c.) si estendono al privilegio per l'anno in corso alla data del pignoramento e per quello dell'anno precedente, mentre gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della misura legale sino alla data di deposito del progetto di riparto.

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