(massima n. 1)
Gli interessi generati dai crediti privilegiati subordinati alla norma civilistica (art. 2749 c.c.) si estendono al privilegio per l'anno in corso alla data del pignoramento e per quello dell'anno precedente, mentre gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della misura legale sino alla data di deposito del progetto di riparto.