Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 19314 del 12 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ambito della distribuzione del ricavato dalla vendita di beni immobili, il principio generale di prevalenza del privilegio sull'ipoteca stabilito dall'art. 2748, comma 2, c.c., non può essere derogato nel caso del privilegio stabilito dall'art. 316, comma 4, c.p.p., atteso l'interesse pubblico sotteso alla tutela risarcitoria delle vittime di reato.

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