(massima n. 1)
In tema di patto commissorio, il divieto disposto dall'art. 2744 c.c. si estende non solo al patto cosė descritto, ma a qualunque convenzione che esprima l'intento di coartare il debitore a cedere preventivamente la proprietā di un bene in caso di inadempimento. Tuttavia, il ricorso sulle valutazioni di fatto operato dai giudici del merito, relativamente alla conoscenza da parte del concedente della situazione debitoria dell'impresa stipulante, č inammissibile se non specificamente riferito a violazioni delle norme di interpretazione contrattuale.