(massima n. 1)
In un contratto di sale and lease back, ai fini dell'integrazione del patto commissorio vietato dall'art. 2744 c.c., non è necessaria la ricorrenza congiunta di una situazione finanziaria di preesistente debito con la controparte, sproporzione tra il valore del bene trasferito e il prezzo d'acquisto, e difficoltà economiche del venditore-utilizzatore. Ciò che rileva è che l'operazione negoziale sia finalizzata a realizzare una causa concreta di garanzia, verificabile da indici sintomatici quali, ad esempio, la destinazione del finanziamento al ripianamento di passività pregresse e la presenza di condizioni contrattuali che penalizzano il venditore-utilizzatore.