(massima n. 1)
Il patto commissorio, vietato dall'art. 2744 cod. civ., si concretizza quando un trasferimento di proprietà è collegato non a una funzione di scambio bensì a uno scopo di garanzia, anche se ciò avviene attraverso una pluralità di negozi collegati. É nullo il complesso di accordi che contenga elementi quali la vendita di un bene con contestuale stipula di mutuo, contratto di locazione col venditore come conduttore, e patto di opzione per il riacquisto, configurandosi come meccanismo per garantire la restituzione del prestito mediante la proprietà del bene in caso di inadempimento.