Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 32787 del 16 dicembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il patto commissorio, vietato dall'art. 2744 cod. civ., si concretizza quando un trasferimento di proprietà è collegato non a una funzione di scambio bensì a uno scopo di garanzia, anche se ciò avviene attraverso una pluralità di negozi collegati. É nullo il complesso di accordi che contenga elementi quali la vendita di un bene con contestuale stipula di mutuo, contratto di locazione col venditore come conduttore, e patto di opzione per il riacquisto, configurandosi come meccanismo per garantire la restituzione del prestito mediante la proprietà del bene in caso di inadempimento.

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