Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 15654 del 12 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di patto commissorio, qualunque tipo di convenzione, quale ne sia il contenuto, che venga impiegata per conseguire il risultato illecito di coercizione del debitore ad accettare il trasferimento della proprietà di un suo bene quale conseguenza della mancata estinzione di un debito, deve considerarsi nulla ex art. 2744 cod. civ. Tale nullità può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche in sede di appello, nonostante l'inammissibilità di una domanda di accertamento della nullità proposta per la prima volta in appello

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