(massima n. 1)
La disposizione di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., che consente la notifica degli atti mediante consegna al difensore, trova un temperamento, nella sua rigida applicazione, quando si abbia "aliunde" notizia precisa del luogo in cui il destinatario abbia trasferito la sua residenza o la dimora, perché in tal caso la notifica deve essere disposta ed effettuata, a pena di nullitą, in tale luogo, in modo da assicurare l'effettiva e non meramente presunta conoscenza dell'atto. (Annulla con rinvio, Corte Appello Venezia, 25/11/2022)