(massima n. 1)
Nel caso in cui a una prima notificazione all'imputato del decreto di giudizio immediato ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. segua, in quanto disposta dall'Autoritą procedente, la notificazione dello stesso a mani proprie, il termine per la formulazione della richiesta di giudizio abbreviato decorre da tale secondo evento, posto che solo in tale momento il difensore e l'imputato possono avere congiuntamente valutato la possibilitą di optare per la scelta del rito speciale. (Fattispecie in cui la Corte ha dato diretta applicazione al principio espresso da Corte cost. n. 120 del 2002, procedendo, quindi, alla riduzione di un terzo della pena inflitta all'imputato). (Annulla in parte senza rinvio, Corte Appello Napoli, 24/11/2020)