Cassazione penale Sez. II sentenza n. 36826 del 5 ottobre 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

Il verbale di elezione di domicilio è preordinato a consentire il sicuro recapito degli atti diretti all'indagato o all'imputato, con la conseguenza che deve contenere l'avviso che un procedimento penale, in relazione ad un determinato fatto, è o può essere instaurato nonché l'avvertimento che l'indagato o imputato ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che, in assenza di detta comunicazione, le notificazioni saranno eseguite, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., mediante consegna al difensore, mentre non è richiesto che siano indicate le specifiche norme di legge violate, né il numero del relativo procedimento con l'indicazione dell'Autorità giudiziaria presso cui esso pende, trattandosi di atto spesso compiuto dalla polizia giudiziaria, in occasione del primo contatto con l'indagato, in cui detti elementi possono essere incerti o spesso sconosciuti, pur permanendo l'obbligo dell'interessato di comunicare le variazioni di domicilio anche in assenza di dette indicazioni la cui mancanza non impedisce, comunque, all'indagato diligente di accertare, anche attraverso l'autorità di polizia presso cui abbia dichiarato o eletto domicilio, l'Autorità giudiziaria competente cui indirizzare la comunicazione di variazione. (Dichiara inammissibile, Corte Appello Roma, 27/06/2019)

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