(massima n. 1)
L'ammissione della formula del giuramento decisorio non preclude, neanche in sede di decisione sul merito, una nuova valutazione delle condizioni per l'ammissibilitą del giuramento, prestato su quella formula, in quanto il doveroso esercizio, da parte del giudice, dell'indicato controllo non trova ostacolo nell'art. 2738, primo comma, c.c., che attribuisce efficacia di prova legale al prestato giuramento, con preclusione di ogni prova contraria, in quanto per il prodursi di tale effetto la legge pone condizioni di ammissibilitą non derogabili dalle parti e dunque non rimesse alla loro disponibilitą. (Nella specie, posto il potere del giudice che ha ammesso il giuramento decisorio di revocarlo anche dopo il suo espletamento, la S.C. ha ritenuto pienamente giustificata la decisione, non sussistendo in radice i presupposti per la sua ammissibilitą riguardanti le modalitą della delazione, l'essenza della formula e la sua idoneitą alla definizione della lite).