(massima n. 1)
Le notificazioni successive a quella effettuata con consegna al difensore per impossibilitą di notificazione al domicilio eletto o dichiarato non devono essere precedute dalla reiterazione del tentativo di notificazione in detti luoghi, ma possono essere eseguite direttamente nelle forme previste dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (Annulla con rinvio, Corte Appello Bologna, 02/04/2019)