(massima n. 1)
In tema di notificazioni all'imputato, l'avvenuta notifica con esito positivo nella residenza anagrafica del medesimo del decreto di citazione a giudizio di primo grado che contenga l'invito a dichiarare o eleggere domicilio previsto dall'art. 161, comma 2, cod. proc. pen. implica che, in caso di mancata elezione o dichiarazione di un diverso domicilio, detto luogo debba considerarsi come domicilio "determinato" ai sensi della stessa disposizione, con la conseguenza che le successive notificazioni, se divenute impossibili da eseguire in tale luogo, sono legittimamente effettuate al difensore ai sensi del comma 4 della medesima norma. (Dichiara inammissibile, Corte Appello Salerno, 09/01/2019)