(massima n. 1)
Ai fini della determinazione "ex lege" del domicilio, ex art. 161, comma 2, cod. proc. pen., č sufficiente che l'imputato, raggiunto da una prima notificazione, ometta di indicare altro domicilio per le successive notificazioni nonostante l'espresso invito contenuto nell'atto notificato, a nulla rilevando che la prima notifica (nella specie avvenuta casualmente a mani proprie) sia stata effettuata in un luogo diverso da quello indicato nell'atto. (Rigetta, Tribunale Messina, 05/02/2018)