Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 11521 del 2 maggio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 2735 cod. civ., la confessione stragiudiziale fatta alla controparte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia di quella giudiziale, mentre quella resa a un terzo č liberamente apprezzabile dal giudice. Il successore a titolo universale subentra nella stessa situazione giuridica del dante causa, con le medesime posizioni attive e passive. Tuttavia, quando la successione avviene a titolo particolare, limitata ai beni residui dalla procedura di liquidazione, la confessione stragiudiziale resa al dante causa č liberamente valutabile dal giudice, come č il caso della successione nei rapporti dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

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