(massima n. 1)
Le dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza da terzi assumono, sul piano probatorio, valenza indiziaria, mentre quelle rese dal contribuente in sede di verifica fiscale integrano una confessione stragiudiziale, ai sensi dell'art. 2735 c.c., costituendo prova diretta del maggior imponibile eventualmente accertato a carico del dichiarante, non abbisognevole, come tale, di ulteriori riscontri.