(massima n. 1)
In materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio; varrà in particolare sottolineare come sia stata fatta salva - nella giurisprudenza della Suprema Corte - la possibilità per il giudice di merito di accertare che la dichiarazione resa nel modulo di contestazione amichevole di incidente sia incompatibile con la dinamica del sinistro, e ciò proprio alla luce dell'entità dei danni riportati dai veicoli, della situazione dei luoghi, ecc. La verifica di tale incompatibilità logica si pone come una sorta di momento antecedente rispetto all'esistenza ed alla valutazione della dichiarazione confessoria contenuta nel CID, fermo, peraltro, restando che essa resterebbe oggetto, comunque, di libera valutazione nei confronti dell'assicuratore, ai sensi dell'art. 2733, terzo comma, cod. civ., e dell'art. 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nonché della sentenza 5 maggio 2006, n. 10311, delle Sezioni Unite della Suprema Corte.