Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 14828 del 3 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La quietanza, per avere efficacia probatoria legale ai sensi degli artt. 2733 e 2735 cod. civ., deve indicare sia l'obbligazione che il fatto estintivo correlato; ove l'obbligazione non sia precisata nella quietanza, il relativo accertamento č rimesso alla discrezionale valutazione del giudice del merito, il quale non č vincolato dal contenuto del documento ai fini di determinare il titolo del pagamento.

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