(massima n. 1)
La quietanza, per avere efficacia probatoria legale ai sensi degli artt. 2733 e 2735 cod. civ., deve indicare sia l'obbligazione che il fatto estintivo correlato; ove l'obbligazione non sia precisata nella quietanza, il relativo accertamento č rimesso alla discrezionale valutazione del giudice del merito, il quale non č vincolato dal contenuto del documento ai fini di determinare il titolo del pagamento.