(massima n. 1)
È legittima la notificazione eseguita mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nel caso in cui l'addetto al servizio postale incaricato della notificazione (nella specie, dell'avviso di deposito fuori termine della sentenza) attesti l'irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato o eletto, atteso che, ai fini dell'integrazione del presupposto dell'impossibilità della notificazione in tale domicilio, legittimante la notificazione sostitutiva al difensore, sono sufficienti anche solo la temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o la non agevole individuazione dello specifico luogo. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'art. 170, comma 3, cod. proc. pen. - a termini del quale, se l'ufficio postale restituisce il piego per irreperibilità del destinatario, l'ufficiale giudiziario deve procedere alla notificazione nei modi ordinari - trova applicazione unicamente con riguardo alla prima notificazione all'imputato non detenuto). (Rigetta, Tribunale Cagliari, 29/10/2020)