(massima n. 1)
La dichiarazione del venditore contenuta nell'atto di vendita che attesti l'avvenuto pagamento del prezzo ha valore di quietanza e dispensa l'acquirente da ulteriori oneri probatori, avendo valore di confessione extragiudiziale che può essere contestata dal venditore solo dimostrando, a norma dell'art. 2732 c.c., che essa è stata determinata da errore di fatto o violenza.