(massima n. 1)
La revoca della confessione stragiudiziale resa dal coniuge non acquirente al momento dell'atto di acquisto di un bene immobile, ai sensi dell'art. 2732 cod. civ., richiede la dimostrazione di errore sul fatto o di violenza. Tuttavia, la dichiarazione del coniuge non acquirente ha natura ricognitiva e portata confessoria solo quando risulti descrittiva di una situazione di fatto; se invece č espressiva di una manifestazione di intenti, non opera la presunzione di esclusione della contitolaritā dell'acquisto.