Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 23809 del 4 agosto 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Alle ammissioni contenute negli scritti difensivi sottoscritti dal procuratore "ad litem" ben può essere attribuito valore confessorio riferibile alla parte, quando quegli scritti rechino anche la sottoscrizione della parte stessa, in calce o a margine dell'atto, dovendo presumersi che la parte abbia avuto la piena conoscenza di quelle ammissioni e ne abbia assunto - anch'essa - la titolarità. Ciò vale, beninteso, alla stregua dell'art. 2730 c.c., nei confronti della parte verso la quale sia proposta la domanda giudiziale cui gli scritti difensivi contenenti tali ammissioni si riferiscono, mentre negli altri casi le ammissioni medesime, prive del valore privilegiato di prova legale, possono essere valutate non più che come semplice fonte di cognizione, dunque liberamente apprezzabili nel processo assieme ad altri elementi di prova.

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