(massima n. 1)
Ai fini dell'attribuzione di valore confessorio ad una dichiarazione, per "fatto sfavorevole" alla parte che la compie deve intendersi il fatto contestato che nuoce ad un interesse giuridico vantato dal confitente nei confronti della controparte processuale cui, al contempo, giova, nell'ambito del solo rapporto obbligatorio intercorrente con il destinatario in quanto l'ordinamento non tollera che taluno possa incidere negativamente sulla sfera giuridica altrui con una propria dichiarazione unilaterale, salvi i casi di soggezione espressamente previsti dalla legge. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la valenza confessoria, nei confronti di una banca, delle dichiarazioni con cui i suoi fideiussori avevano ammesso di essere debitori di una societą, a favore della quale avevano concesso ipoteca sui propri beni, diversa dalla debitrice principale della medesima banca, nell'ambito di un giudizio da questa proposto e volto ad accertare la nullitą dell'ipoteca per inesistenza del credito garantito).