(massima n. 1)
Le dichiarazioni rese nell'interrogatorio formale possono avere efficacia di prova legale solo nei confronti del soggetto che le ha rilasciate (artt. 2730 e 2733 c.c.). Tuttavia, se tali dichiarazioni non influiscono sulla decisione finale riguardante il danno risarcibile, il loro mancato riconoscimento come prova legale non costituisce violazione di legge.