Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 18939 del 10 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Le dichiarazioni rese nell'interrogatorio formale possono avere efficacia di prova legale solo nei confronti del soggetto che le ha rilasciate (artt. 2730 e 2733 c.c.). Tuttavia, se tali dichiarazioni non influiscono sulla decisione finale riguardante il danno risarcibile, il loro mancato riconoscimento come prova legale non costituisce violazione di legge.

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