(massima n. 1)
Il documento redatto su carta intestata di una pubblica amministrazione, privo di data e protocollazione, non puņ rivestire valore confessorio né di ricognizione di debito in assenza di prova della trasmissione alla competente Procura regionale della Corte dei Conti e della comprovata rappresentanza del firmatario per l'ente interessato.