Cassazione civile Sez. I sentenza n. 67 del 10 gennaio 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 151 c.c. — nel testo risultante dalla modifica apportata alla norma con l'art. 33 della L. 19 maggio 1975, n. 151 — pur svincolando la pronuncia della separazione giudiziale dalle situazioni tipiche previste nel precedente testo dell'art. 151, non ha inteso configurarla come una automatica conseguenza di qualsiasi ragione di contrasto nell'ambito del rapporto di coniugio, in quanto, anche nel nuovo sistema, l'istituto conserva, sia pure in una sfera di situazioni e di valutazioni pił ampia rispetto a quella consentita nel regime anteriore, il carattere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravitą, nel senso di rendere intollerabile la convivenza, da qualunque causa dipendente. Di modo che non č sufficiente, ai fini della detta pronuncia, un mero atteggiamento soggettivo di rifiuto della convivenza, occorrendo anche che esso si rifletta in circostanze che rendano oggettivamente apprezzabile (e quindi giudizialmente controllabile) la situazione di intollerabilitą nella sua essenza e nella sua dinamica causale.

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