Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 3128 del 2 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di accertamento dei redditi con metodo sintetico ex art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973, la disponibilità di beni ai sensi dell'art. 2 del medesimo Decreto, nella versione "ratione temporis" vigente, fonda la presunzione di capacità contributiva "legale" (iuris tantum) ai sensi dell'art. 2728 c.c., imponendo la stessa legge di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità l'esistenza di una "capacità contributiva", sicché il giudice tributario può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni. La prova contraria non può che consistere nella dimostrazione documentale di fonti finanziarie non soggette a imposizione o soggette a ritenuta d’imposta.

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