(massima n. 1)
In tema di eccezioni al divieto della prova testimoniale, ex art. 2724, n. 1, c.c., il documento costituente principio di prova per iscritto non deve necessariamente contenere un preciso riferimento al fatto controverso, essendo sufficiente che tra lo scritto e il fatto medesimo esista una nesso logico dal quale scaturisca la verosimiglianza del secondo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ammesso la prova testimoniale della simulazione parziale del prezzo del contratto preliminare di vendita, considerando, come principio di prova scritta, l'assegno bancario rilasciato dal promissario acquirente in favore della societą promittente venditrice).