Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 19319 del 12 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In sede di accertamento di costi non documentati, lo smarrimento della contabilitą non esonera il contribuente dalla prova a suo carico, avendo, tuttavia, la facoltą di dimostrare di essere nell'incolpevole impossibilitą di produrla a causa di un furto e di non potere neppure acquisire copia delle fatture presso i fornitori dei beni o dei servizi, in applicazione della regola generale prevista dall'art. 2724, n. 3, c.c. secondo cui la perdita incolpevole del documento, occorrente alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole, non costituisce motivo di esenzione dall'onere della prova, né trasferisce lo stesso a carico dell'Ufficio, ma autorizza soltanto il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti.

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