(massima n. 1)
Lo smarrimento della documentazione contabile non esonera il contribuente dalla prova a suo carico secondo le regole sul riparto; gli č data, perō, la facoltā di dimostrare di trovarsi nell'incolpevole impossibilitā di produrre tali documenti e di non essere neppure in grado di acquisire copia delle fatture presso i fornitori dei beni o dei servizi, trovando applicazione la regola generale prevista dall'art. 2724, n. 3, c.c. secondo cui la perdita incolpevole del documento occorrente alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole non costituisce motivo di esenzione dall'onere della prova, nč trasferisce lo stesso a carico dell'Ufficio, ma autorizza soltanto il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti.