Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 19387 del 15 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La perdita della documentazione contabile non esonera il contribuente dall'onere della prova a suo carico, se non dimostra di essere stato nell'incolpevole impossibilitą di produrre tali documenti e di non poter acquisire copie presso i fornitori, applicandosi in tal caso la regola generale dell'art. 2724, n. 3, c.c., che autorizza il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni.

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