(massima n. 1)
La perdita della documentazione contabile non esonera il contribuente dall'onere della prova a suo carico, se non dimostra di essere stato nell'incolpevole impossibilitą di produrre tali documenti e di non poter acquisire copie presso i fornitori, applicandosi in tal caso la regola generale dell'art. 2724, n. 3, c.c., che autorizza il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni.