Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 9402 del 10 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Le limitazioni alla facoltą di prova della simulazione previste per i contraenti (art. 2722 c.c.) non operano nei confronti dei terzi e dei creditori, i quali possono provare l'esistenza di un accordo simulato con qualsiasi mezzo, comprese le presunzioni.

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