(massima n. 1)
In caso di simulazione parziale del prezzo di vendita di un bene immobile, la prova scritta della controdichiarazione č necessaria qualora sia una delle parti a chiedere di accertare tale simulazione. La giurisprudenza consolidata stabilisce che, tra le parti della compravendita, le limitazioni della prova testimoniale previste dall'art. 2722 c.c. sono applicabili avendo la prova ad oggetto un elemento essenziale del contratto che deve risultare per iscritto.