(massima n. 1)
Non č soltanto l'originale del documento (titolo esecutivo) a fondare la giustificazione dell'intervento del Fondo; anche una copia conforme del titolo esecutivo ha il medesimo valore dell'originale (art. 2719 c.c.) e la copia semplice ha la stessa valenza probatoria dell'originaria ove non espressamente disconosciuta (art. 2719 c.c.).