(massima n. 1)
Non č sufficiente un generico disconoscimento della conformitā delle copie dei documenti prodotti dall'Amministrazione rispetto agli originali per precluderne l'utilizzabilitā. Tale disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 214 c.p.c., in quanto non preclude al giudice di accertare la conformitā delle copie agli originali anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.