(massima n. 1)
La contestazione della conformità agli originali delle copie fotostatiche di documenti, ai sensi dell'art. 2719 c.c., non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. In particolare, nell'accertare la regolarità della notificazione della cartella di pagamento, il giudice può valutare l'efficacia probatoria delle copie fotostatiche prodotte, anche laddove la contestazione sia fondata sulla mera negazione dell'esistenza dell'originale.