(massima n. 1)
L'art. 2719 c.c. - che esige un espresso disconoscimento della conformitą con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche - č applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformitą della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticitą di scrittura o di sottoscrizione, ed entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformitą all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione del loro autore, se la parte comparsa non la disconosce in modo specifico ed inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione; tale effetto si produce anche quando uno o pił eredi non dichiarino entro tali termini - in modo rituale, chiaro ed inequivoco - di non conoscerle. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto idoneo il disconoscimento effettuato dall'erede che si era limitato a dichiarare di "nutrire forti dubbi" sull'autenticitą delle contestate scritture private anche se prodotte solo in fotocopia e di non escludere la possibilitą che le stesse fossero state composte e firmate dall'apparente sottoscrittrice per uno scopo di pacificazione familiare).