Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 7954 del 25 marzo 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In base all'art. 2719 c.c., per disconoscere la conformitą delle copie fotografiche o fotostatiche agli originali, il disconoscimento deve essere specifico ed inequivoco. La copia fotostatica non autenticata si considera riconosciuta tanto nella sua conformitą all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione del suo autore, se la parte comparsa non procede al disconoscimento nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione della copia.

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